Informativa al pubblico
Nell'ambito dell'adozione di "Basilea 2" per il sistema bancario italiano, la Banca d'Italia, con la Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", ha definito le modalità con cui le banche o i gruppi bancari domestici devono fornire al pubblico le informazioni riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei sistemi preposti all'identificazione, alla misurazione e alla gestione di tali rischi (cd Terzo pilastro di Basilea 2 - "Pillar 3").
A partire dal 1° gennaio 2014, nell’ambito dell’adozione di "Basilea 3", la Banca d’Italia, con la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, ha rivisto le modalità con cui le banche e i gruppi bancari italiani devono fornire al pubblico le predette informazioni (cd Terzo Pilastro di Basilea 3 - "Pillar 3").
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L'art. 89 della CRDIV (Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2), recepito nel 4° aggiornamento della circolare n. 285 “Disposizioni di vigilanza per le banche” emanata da Banca d'Italia, impone la pubblicazione entro il 1° luglio 2014 dell'obbligo informativo “una tantum”, contenente:
- denominazione della società e natura dell'attività;
- fatturato;
- numero dei dipendenti su base equivalente a tempo pieno;

