La Banca di Credito Cooperativo Agrobresciano vuole essere sempre vicina ai propri clienti e alle loro istanze.
Per semplificare e rendere più agevole la comunicazione, la Banca si è dotata di una struttura dedicata ad accogliere i suggerimenti e gli eventuali reclami e, per la definizione stragiudiziale delle controversie, ha aderito all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e all’Ombudsman Giurì Bancario.
Il cliente che ritiene di non aver trovato adeguata soddisfazione alla proprie esigenze bancarie, presso le Filiali o qualsiasi altra unità operativa, può avanzare formale reclamo:
La Banca dovrà rispondere entro i 30 giorni successivi alla data di ricezione del Reclamo (90 giorni se l’oggetto riguarda i Servizi di Investimento). Fa eccezione quanto indicato nella normativa Psd all’art. 14 comma 1, dove è previsto che dal momento dell’addebito di un RID, il cliente pagatore ha 8 settimane per potersi opporre e chiedere lo storno dell’operazione. Se il cliente esercita questo diritto, può chiedere alla propria banca di effettuare lo storno. Il comma 2 dello stesso articolo prevede che la banca domiciliataria proceda al rimborso del cliente o al rifiuto della sua richiesta, entro 10 giornate operative dalla ricezione della richiesta.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
Per i regolamenti si rinvia ai rispettivi siti Internet.